PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge reca disposizioni per agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, con particolare riguardo alle famiglie numerose e alle giovani coppie.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge per famiglia numerosa si intende il nucleo familiare composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati.
      2. Ai fini della presente legge è equiparato alla famiglia numerosa il nucleo familiare con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro.
      3. Ai fini della presente legge per giovane coppia si intende il nucleo familiare composto da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia.

Art. 3.
(Riconoscimento della condizione di famiglia numerosa).

      1. Ha diritto al riconoscimento della condizione di famiglia numerosa il nucleo familiare in cui contestualmente:

          a) almeno uno dei due genitori è cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ed esercita la propria attività lavorativa in Italia;

 

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          b) tutti i membri della famiglia sono residenti in Italia;

          c) i figli che hanno meno di ventisette anni di età o che sono disabili convivono con il genitore o con entrambi i genitori, non sono economicamente indipendenti e non hanno contratto matrimonio.

Art. 4.
(Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le giovani coppie e le famiglie numerose).

      1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserita la seguente:

          «a-bis) gli immobili adibiti ad abitazione principale da un nucleo familiare composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati, ovvero da un nucleo familiare con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro ovvero da un nucleo familiare composto da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia».

Art. 5.
(Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e le giovani coppie).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le famiglie numerose e le giovani coppie hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

          a) deduzione del 100 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione dei figli di età compresa tra i quattro mesi e i tre anni ad asili nido statali e non statali;

          b) detrazione delle spese sostenute per l'alimentazione, la cura e l'igiene dei figli di età compresa tra zero e tre anni. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino

 

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fiscale contenente la specificazione della quantità e della qualità dei beni e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente. Con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti necessari alla cura, all'igiene e all'alimentazione del bambino per le cui spese è riconosciuto il diritto alla detrazione;

          c) detrazione, relativamente all'anno cui si riferisce la dichiarazione ai fini dell'IRPEF, dell'importo delle bollette relative ai contratti di fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas, intestati a uno dei coniugi.

Art. 6.
(Misure di sostegno al reddito delle famiglie numerose e delle giovani coppie).

      1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno al reddito delle famiglie numerose e delle giovani coppie, le medesime hanno diritto:

          a) alla riduzione dell'importo del ticket sanitario in misura pari al cinquanta per cento;

          b) alla concessione di un contributo statale pari a 1.500 euro per ogni figlio nato, adottato o affidato.

Art. 7.
(Applicazione dell'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «1-bis. L'aliquota deve essere deliberata nella misura minima del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare».

 

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Art. 8.
(Detrazioni per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari).

      1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          «e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari».

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate tributarie realizzate nel 2007 e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.